Art. 2
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[1]Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi
[2]Art. 1, c. 1°, legge n. 717/1965. Il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive e di quelle a carattere sociale nei territori di cui all'art. 1, e' effettuato, mediante piani pluriennali, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base anche dei piani regionali. In particolare, i piani di coordinamento:
[3]Art. 6, c. 1° legge n. 717/1965. - provvedono in conformita' alla disciplina urbanistica, alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, delle aree e nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico, stabilendo gli obiettivi da conseguire in tali zone;
[4]Art. 7, c. 3° legge n. 717/1965. - fissano le direttive per gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno puo' realizzare, previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al di fuori dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, nonche' dei comprensori di sviluppo turistico e delle aree e nuclei di sviluppo industriale;
[5]Art. 7, c. 4°, legge n. 717/1965. - fissano le direttive per la realizzazione in tutto il territorio meridionale, delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie;
[6]Art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965. - indicano le opere che sono realizzate nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale da parte della Cassa per il Mezzogiorno e quelle che sono realizzate dai consorzi per le aree e i nuclei medesimi;
[7]Art. 6, c. 9°, legge n. 717/1965. - determinano i limiti e le modalita' per la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, delle anticipazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'art. 151 nonche' per la gestione delle opere medesime;
[8]Art. 10, c. 6°, articolo 12, c. 3°, articolo 18, c. 2°, legge n. 717/1965. definiscono le direttive per la determinazione del tasso di interesse sui mutui a tasso agevolato per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale in agricoltura, per il finanziamento delle iniziative industriali delle iniziative turistico-alberghiere;
[9]Art. 12, c. 7°, legge n. 717/1965. - effettuano le scelte prioritarie per la concessione dei contributi alle iniziative industriali per quanto riguarda sia i settori di intervento, sia la localizzazione e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riferimento allo sviluppo delle piccole medie imprese industriali nonche' alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali;
[10]Art. 12, c. 9°, legge n. 717/1965. - fissano i criteri sulla base dei quali viene effettuato l'accertamento di conformita' dei progetti industriali, ai fini della loro ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102;
[11]Art. 11, c. 5°, legge n. 717/1965. - stabiliscono le direttive sulla base delle quali il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
[12]Art. 12, c. 11°, legge n. 717/1965. - prescrivono le direttive, sulla base delle quali la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di iniziative da parte di societa' finanziarie per lo sviluppo industriale;
[13]Art. 17, c. 1° e 2°, legge n. 717/1965. - determinano i limiti e le modalita' per la concessione dei contributi, da parte della Cassa del Mezzogiorno, nei settori dell'artigianato e della pesca;
[14]Art. 19, c. 1°, 2°,3° e articolo 20 c. 1° 2° e 3°, legge n. 717/1965. - determinano i criteri per la predisposizione dei programmi esecutivi di cui agli articoli 130 e 131, nei settori dell'assistenza tecnica alle imprese e della organizzazione amministrativa locale, nonche' per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi delle imprese e dei quadri delle amministrazioni pubbliche e per lo sviluppo delle attivita' sociali ed educative;
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva