Art. 255
[1]Piano organico degli interventi
[2]Art. 1, legge numero 588/1962. Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri dai cui all'art. 5 del presente testo unico, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola. Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee" individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali. Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva