Art. 279

Programma di ricerca sulla produttivita' delle industrie estrattive Art. 26, legge numero 588/1962. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, e' autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilita' di incremento della produttivita' estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si puo' provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate. E' autorizzata altresi' la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere. La erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art279 · fonte su Normattiva