Art. 284

[1]Contributi sui mutui industriali

[2]Art. 31, legge numero 588/1962. Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi da istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello piu' favorevole praticato nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico. I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione. Per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine possono essere, altresi', effettuate anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente sono gravate dal tasso di interesse piu' favorevole praticato nei territori di cui allo art. 1 del presente testo unico. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nel terzo e quarto comma dell'art. 283.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art284 · fonte su Normattiva