Art. 116
[1]Mutui e contributi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi
[2]I mutui per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente l'Istituto per il credito sportivo ed i contributi sugli interessi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono concessi, con preferenza, agli enti locali dei territori indicati all'art. 1 del presente Testo Unico, che siano carenti di impianti sportivi.(1)
[3](1) Art. 6, L. n. 1295/1957
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva