Art. 291
[1]Interventi nei centri turistici
[2]Art. 38, legge numero 588/1962. E' autorizzata la concessione di contributi, in misura non superiore al 4,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, hanno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di venti anni, non possono superare il 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile. E altresi' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi, da regolarsi con un apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva