Art. 293
[1]Modalita' per la concessione dei contributi
[2]Art. 2, legge numero 952/1966. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967. I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. Nell'atto di concessione del contributo e' fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva