Art. 293

[1]Modalita' per la concessione dei contributi

[2]Art. 2, legge numero 952/1966. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'art. 292 devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967. I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. Nell'atto di concessione del contributo e' fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art293 · fonte su Normattiva