Art. 294
[1]Esecuzione dei lavori da parte dello Stato
[2]Art. 3, legge numero 952/1966. I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualita', al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualita' e' iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non puo' superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292. La gestione delle opere e' di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva