Art. 294

[1]Esecuzione dei lavori da parte dello Stato

[2]Art. 3, legge numero 952/1966. I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'art. 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato. L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare in dieci annualita', al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualita' e' iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato. L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non puo' superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'art. 292. La gestione delle opere e' di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art294 · fonte su Normattiva