Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
Testo vigente dal 13 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
Testo vigente dal 13 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DA PARTE DELLO STATO, O DECORSO DI UN BIENNIO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA LEGGE - FATTISPECIE - REGIONE ABRUZZI - RICORSO AVVERSO D.P.R. 30 GIUGNO 1967, N. 1523, ARTT. 2, 3, 5 E 6, SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 117 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni gia' esercitate dallo Stato, nonche' il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potesta' di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a se' e pretenderne l'esercizio, secondo ha gia' statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 6 Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.art. 3 Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.art. 5 Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art2 · fonte su Normattiva
MEZZOGIORNO - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - NATURA - FINALITA' - OPERA CON MEZZI FINANZIARI MESSI A DISPOSIZIONE DALLO STATO. (LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 646; D.P.R. 30 GIUGNO 1967, N. 1523).
La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (successivamente trasfuso con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) quale ente dotato di personalita' giuspubblicistica per conseguire finalita' riflettenti programmi e direttive politiche dello Stato, opera con mezzi finanziari da questo appositamente messi a disposizione.
Riguarda ancheart. 2 legge 646/1950
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.