Art. 309
[1]Distribuzione delle aree
[2]Art. 71, legge numero 445/1908. A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, e' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti. E' ammessa la facolta' di permutare i lotti. In base ai verbali della consegna delle aree che e' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, si provvede gratuitamente, a cura dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, alle volture catastali nel termine di tre mesi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva