Art. 308
[1]Compilazione del piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato
[2]Art. 70, legge numero 445/1908. Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, lo ufficio del genio civile compila il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato. Il piano regolatore, che ha valore di piano particolareggiato agli effetti della legge sulle espropriazioni, e pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del consiglio comunale, sottoposto alla approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva