Art. 31
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[1]Approvazione dei progetti
[2]Art. 4, c. 4°, legge n. 646/1950; articolo 28, c. 3°, legge n. 717/1965. Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a trecento milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedera' a mezzo di una sua speciale delegazione.
[3]Art. 4, c. 5°, legge n. 646/1950 e articolo 28, c. 3°, legge n. 717/1965. I progetti esecutivi d'importo non superiore a trecento milioni sono approvati dal consiglio di amministrazione senza il predetto parere.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 15 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva