Art. 31
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[1]Approvazione dei progetti
[2]Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.5 I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1978, n.1
5La L. 3 gennaio 1978, n.1 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo."
Testo vigente dal 15 gennaio 1978 al 13 giugno 1978 · versione 6 su Normattiva