Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1975 al 15 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Approvazione dei progetti
[2]((Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi)).
Testo vigente dal 15 agosto 1975 al 15 gennaio 1978 · versione 4 su Normattiva