Art. 5

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[1]Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

[2]Art. 1, c. 3°, legge n. 717/1965; articoli 1 e 4, legge n. 646/1950; articolo 1, legge numero 949/1952; articolo 5, L. numero 1589/1956; articolo 2, legge numero 634/1957;articolo 18, legge n. 48/1967. E' costituito, in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica, un comitato presieduto da un Ministro nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e lo spettacolo.

[3]Art. 1, c. 5° legge n. 717/1965; articolo 1, c. 4° legge n° 717/1965. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del comitato di cui al precedente comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza il comitato e' integrato dai Presidenti delle giunte regionali nei casi previsti dall'art. 3.

[4]Art. 1, u.c., legge n. 717/1965. Il Comitato dei Ministri, istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato dei Ministri di cui al primo comma, salvo quanto disposto dal presente testo unico in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della cassa per il Mezzogiorno.

[5](norma di coordinamento) Oltre a formulare i piani pluriennali di coordinamento, ai sensi dell'art. 2, il Comitato dei Ministri di cui al primo comma esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legislazione vigente.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art5 · fonte su Normattiva