Art. 1 — Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti