Art. 42Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Il Catasto sara' conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650)).

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art42 · fonte su Normattiva