Art. 42 — Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Il Catasto sara' conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti