Art. 51Art. 47 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

[1](Art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2](Art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

[3]Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernenti la revisione generale degli estimi, e non e' in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, questo sara' attivato per distretto di imposte fuorche' nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo. Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato. Se alcuna provincia chiedera', per mezzo del suo Rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obblighera' di anticipare la meta' della spesa, la domanda sara' accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno. Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovra' essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Rettorato provinciale. Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sara' attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi. Il rimborso dell'anticipazione della spesa sara' fatta dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia. (( Nelle Provincie del Compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sara' attivato Comune per Comune, od anche separatamente per le singole parti di uno stesso Comune dotate di mappa e tariffa, propria a mente dell'art. 12 del presente testo unico, senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte)). ((La stessa norma, tanto per interi Comuni, quanto per le singole parti con mappa e tariffa propria di uno stesso Comune, potra' essere applicata negli altri compartimenti catastali, ogni qual volta il Ministro per le finanze lo reputi necessario nel pubblico interesse)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art51 · fonte su Normattiva