Art. 46 — Art. 37 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti