Art. 12
[2]((Di regola ogni Comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta, dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso, lo stesso Ufficio generale del catasto)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti