Art. 13
[2]La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe. La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914. Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti