Art. 14
[1](Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717).
[2]I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si' troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti