Art. 16
Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª
Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:
- a)all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
- b)al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
- c)alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti