Art. 24
[1](Art. 3 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti