Art. 24

[1](Art. 3 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).

[2]Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art24 · fonte su Normattiva