Art. 28
[1](Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria. Il Collegio dei periti e' composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potra' essere richiesto dalle esigenze del servizio. La segreteria e' composta di uno o piu' segretari. All'uno ed all'altra e' aggregato il personale d'ordine necessario. I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione. E' fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti