Art. 40

[1](Art. 32 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2]((I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000)).

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art40 · fonte su Normattiva