Art. 43

[1](Art. 35 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276).

[2]Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento: 1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque; 2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani; 3° Il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata; 4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, o da altre leggi; 5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe; 6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo; 7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; in diminuzione: 1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; 2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani; 3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria; 4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile; 5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; 6° La revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile. Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualita' e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1943, n. 204, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le variazioni previste dall'art. 43 dei testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, anche nei comuni ad antico catasto, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art43 · fonte su Normattiva