Art. 32
[1]e decorrenza delle variazioni (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 11-bis, comma 1, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; articolo 2 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
[2]1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31, commi 1 e 2, devono essere denunciate dal contribuente all'Agenzia delle entrate. Nella denuncia devono essere indicate la ditta catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nell'articolo 31, comma 1, e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nell'articolo 31, comma 2, e la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31, comma 5, hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nell'articolo 31, commi 1 e 2, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. 6. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino e al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia delle entrate all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dai commi da 1 a 4. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede a inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni e in particolare all', comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia delle entrate, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all', comma 2, del Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. 7. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui al comma 6, i soggetti tenuti all'adempimento previsto dai commi da 1 a 4, relativo alle variazioni inerenti le qualita' e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalita' previste dal comma 6 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni attuative del comma 7.
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