Art. 49

[1](Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

[2]Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti: Saranno a carico delle provincie:

  • a)Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
  • b)I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto. Saranno a carico dei comuni:
  • a)Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
  • b)Le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
  • c)I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune;
  • d)Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune. Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprieta' saranno a carico dei rispettivi possessori.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art49 · fonte su Normattiva