Art. 52Art. 48 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª. Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art52 · fonte su Normattiva