Art. 58Art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica. Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilita' dell'Amministrazione.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art58 · fonte su Normattiva