Art. 18Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21

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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1 sub 23, ultimo comma).

[2]((Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[3]1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

[4]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

[5]3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

[6]4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

[7]Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese)).

Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art18 · fonte su Normattiva