Art. 18 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1 sub 23, ultimo comma).
[2]((Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
[3]1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;
[4]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;
[5]3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;
[6]4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.
[7]Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese)).
Testo vigente dal 1 aprile 1941 al 19 gennaio 1965 · versione 7 su Normattiva