Art. 28 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 1 commi 4° e 5°, art. 2, comma 5°
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[1](R. decreto-legge 2 giugno 1936-X1V, n. 1172).
[2](R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, art. 4).
[3]I limiti di eta', per la nomina ad ufficiale in servizio permanente in seguito a concorso, sono aumentati:
- a)di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
- b)di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
- c)di 5 anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale al 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
- d)di 5 anni per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.
[4]Gli aumenti di cui sopra non si cumulano tra loro, ma, singolarmente, si cumulano con quello di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva