Art. 4Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4

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[1]All'atto dell'ammissione alle accademie militari i sottufficiali di cui all'art. 2 debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi; il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale.

[2]Qualora debbano cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, i detti sottufficiali sono reintegrati nel loro grado e il tempo trascorso nelle accademie; computato nell'anzianita' di grado da sottufficiale.

Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 12 aprile 1961 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art4 · fonte su Normattiva