Art. 4Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4

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[1]((I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi.

[2]Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia e' computato nella anzianita' di grado.

[3]Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione)).

Testo vigente dal 12 aprile 1961 al 19 gennaio 1965 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art4 · fonte su Normattiva