Art. 6
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 6).
[3]Gli allievi delle accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. I sottotenenti che hanno conseguito l'idoneita', nella seconda sessione seguono nei ruoli quelli che l'hanno conseguita nella prima.
[4]I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 2, sono nominati in servizio permanente sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 8 marzo 1940 · versione 0 su Normattiva