Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1940 al 28 luglio 1950. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 6).

[2](R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, art. 2). R. decreto-legge 7 agosto 1936-XII, n. 1710, art. 3).

[3]((Gli allievi delle Accademie militari (di qualunque provenienza) che compiono i relativi corsi nello stesso anno, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione. L'anzianita' relativa dei sottotenenti stessi e' determinata secondo le norme stabilite dal regolamento)).2

[4]I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 2, sono nominati in servizio permanente sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1939, n. 2192

2

La L. 22 dicembre 1939, n. 2192 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dall'anno scolastico 1937-1938.

Testo vigente dal 8 marzo 1940 al 28 luglio 1950 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-14;596~art6 · fonte su Normattiva