Art. 6
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93. art. 1 sub 6).
[3]((Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneita' nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data)).
[4]I sottotenenti reclutati dagli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 2, sono nominati in servizio permanente sotto la data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli allievi delle accademie militari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1939, n. 2192
2La L. 22 dicembre 1939, n. 2192 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dall'anno scolastico 1937-1938.
Testo vigente dal 28 luglio 1950 al 19 gennaio 1965 · versione 13 su Normattiva