Art. 7 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub. 7
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[1](R. decreto-legge 7 agosto 1936-X1V, n. 1710, art. 4).
[2]I sottotenenti provenienti dai corsi di reclutamento di cui all'articolo 2, conseguono il grado di tenente, sempreche' prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianita', nel grado e dopo aver compiuto, con esito favorevole, i corsi di applicazione o di perfezionamento, ove prescritti.
[3]Qualora, per cause di forza, maggiore, i sottotenenti vengano a compiere i corsi predetti successivamente alla data sotto la quale hanno raggiunto due anni di anzianita' di grado, la promozione a tenente verra' loro conferita retroattivamente con decorrenza dalla detta data.
[4]L'aver compiuto con successo i corsi stessi e' condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'avanzamento.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 19 gennaio 1965 · versione 0 su Normattiva