Art. 9
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1, sub 9).
[2](R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art: 5).
[3](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179. art. 6).
[4]Sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle accademie, e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 2°, lettera c), e agli articoli 29, 30 e 31 del presente testo unico, anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.
[5]Gli ufficiali reclutati come dal comma precedente non frequentano i corsi di cui all'art. 7, conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado e il loro avanzamento, nel servizio permanente, e' limitato al grado di capitano.
Testo vigente dal 30 maggio 1938 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva