Art. 9
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1, sub 9).
[2](R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art: 5).
[3](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179. art. 6).
[4]I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 1, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 1, lettere a) e b), e ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 1, lettera c), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.
[5]I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 4, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 4, lettere a) e c), e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 4, lettera b), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.
[7]((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137)).
Testo vigente dal 22 dicembre 1955 al 19 gennaio 1965 · versione 15 su Normattiva