Art. 9
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[1](Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1, sub 9).
[2](R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art: 5).
[3](R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179. art. 6).
[4]((I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 1, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 1, lettere a) e b), e ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 1, lettera c), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.
[5]I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 4, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 4, lettere a) e c), e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 4, lettera b), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.
[7]Essi conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado ed il loro avanzamento nel servizio permanente effettivo, e' limitato al grado di capitano)).
Testo vigente dal 28 aprile 1942 al 22 dicembre 1955 · versione 8 su Normattiva