Art. 138

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[1]Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con la ferma di anni due.

[2]I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, un'indennita' giornaliera di lire due.

[3]L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

[4]Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 4 dicembre 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art138 · fonte su Normattiva