Art. 138
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[1]Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con la ferma di anni due.
[2]I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, un'indennita' giornaliera di lire due.
[3]L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.
[4]Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 4 dicembre 1940 · versione 0 su Normattiva