Art. 138
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[1]((Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con ferma di anni due.
[2]I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennita' giornaliera di lire due.
[3]L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.
[4]Al termine della ferma biennale sara' corrisposto agli specializzati un premio di lire mille. In caso di proscioglimento o di commutazione di ferma disposti dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.
[5]In caso di morte del militare, tali quote vengono corrisposte agli eredi.
[6]Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze)).3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 ottobre 1940, n. 1539
3La L. 14 ottobre 1940, n. 1539, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 novembre 1939.
Testo vigente dal 4 dicembre 1940 al 8 settembre 1948 · versione 3 su Normattiva