Art. 138
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[1]((Il Ministro per la difesa ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati nell'Esercito, con ferma triennale e con successive due rafferme annuali.
[2]I giovani ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati "specializzati" ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennita' giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.
[3]L'indennita' predetta, che non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al militare la qualifica di specializzato e per tutto il periodo di tempo per il quale il militare conservi la qualifica stessa.
[4]Al termine della ferma triennale sara' corrisposto agli specializzati, anche se hanno raggiunto grado di sottufficiale, un premio di lire cinquemila ed al termine di ciascuna rafferma annuale un ulteriore premio di lire cinquemila.
[5]In caso di proscioglimento di ferma disposto dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti trentaseiesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.
[6]Qualora il proscioglimento abbia luogo durante il periodo di rafferma, saranno corrisposti al militare tanti dodicesimi del premio di rafferma quanti sono i mesi di servizio da lui prestati dall'inizio della rafferma stessa.
[7]In caso di morte del militare, le quote di cui ai due comma precedenti vengono corrisposte agli eredi)).11
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 ottobre 1940, n. 1539
3La L. 14 ottobre 1940, n. 1539, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 novembre 1939.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1115
11Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1115, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, nonche' le categorie degli specializzati per sottufficiali di cui al precedente art. 2 saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro".
Testo vigente dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva