Art. 151
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[1]Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
[2]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 4 dicembre 1940 · versione 0 su Normattiva