Art. 151
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[1]Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, diventa fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per il quale ottenne la rafferma spettano tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
[2]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.
[3]Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilita' fisica, cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 ottobre 1940, n. 1539
3La L. 14 ottobre 1940, n. 1539, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 novembre 1939.
L. 14 dicembre 1942, n. 1690
6La L. 14 dicembre 1942, n. 1690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennita' di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o gia' vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui al presente articolo in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, sempreche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite di entrambi i coniugi. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto".
Testo vigente dal 30 gennaio 1943 al 22 dicembre 2008 · versione 6 su Normattiva